Non si perde il diritto alla NASpI qualora le dimissioni siano “per giusta causa”
Ci sono diverse situazioni che spingono il lavoratore alle dimissioni. La regola generale prevede che, qualora il lavoratore decida di esercitare il suo diritto di dimettersi, questo debba rispettare un congruo termine di preavviso, previsto dai CCNL, e una volta dimesso alcuna indennità sarà prevista per lo stesso.
Vi sono, invece, dei casi specifici in cui la scelta di dimettersi non fa perdere al lavoratore la possibilità di usufruire del “sussidio di disoccupazione”. In tali casi il lavoratore godrà del diritto di dimettersi in qualsiasi momento senza dare il preavviso (utile specificare che l’indennità sostitutiva di preavviso sarà anche a carico del datore), ma dovrà comunque darne comunicazione specificando la “giusta causa” del recesso.
Ma cosa si intende per giusta causa? Secondo l’art. 2119 c.c. essa è quella situazione che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro e che produce, come conseguenza, l’interruzione dello stesso per motivi non imputabili al lavoratore.
A tal proposito la giurisprudenza ha stabilito che si considerano “per giusta causa” le dimissioni determinate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall’aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing, ossia di crollo dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione d’azienda (art.2112 co.4 codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’art. 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Anche l’INPS tramite Circolare n. 94 del 12/05/2015 si è espressa al riguardo, ribadendo che il sussidio può essere usufruito anche da chi ha presentato dimissioni per giusta causa nelle ipotesi determinate dalla giurisprudenza, ed ha fatto chiarezza sui destinatari e sui requisiti che devono essere posseduti al momento della richiesta dello stesso.
Pertanto, in caso di dimissioni per giusta causa, oltre ai casi di licenziamento, potranno usufruire della NASpI:
- i lavoratori dipendenti (come già disposto da legge n. 92 del 2012);
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito, con la propria adesione o successivamente all’instaurazione del rapporto associativo, un rapporto di lavoro in forma subordinata, ai sensi dell’art. 1, co. 3, della legge n.142 del 2001;
- il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato.
I soggetti suddetti, per poter ottenere il sussidio di disoccupazione, dovranno presentare congiuntamente i seguenti requisiti:
- aver perso il lavoro su licenziamento (anche nei casi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione e di licenziamento disciplinare – Circolare INPS n. 142 del 29/07/2015 punto 6) o aver dato le dimissioni per giusta causa;
- essere in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 e successive modificazioni;
- avere almeno 13 settimane di contribuzione nel quadriennio precedente l’inizio della disoccupazione;
- aver svolto almeno 30 giornate di lavoro effettivo a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.