Lo Statuto dei lavoratori sancisce il divieto assoluto di utilizzo di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, secondo l’art. 4 della legge 300/70. La violazione di tale divieto comporta per il datore di lavoro l’applicazione delle disposizioni penali (arresto fino a 1 anno e/o ammenda) contenute nell’art. 38 dello Statuto.
Tale divieto, però, non è privo di eccezioni. Questo è quanto affermato dalla Corte di Cassazione secondo cui “le videoriprese effettuate attraverso le telecamere installate nei luoghi di lavoro sono pienamente utilizzabili se utili ad accertare comportamenti potenzialmente delittuosi”.
Pertanto “Il diritto alla riservatezza del dipendente cede di fronte all’esigenza di tutela contro i furti al datore di lavoro“.
Tutto si gioca perciò sulla finalità per cui l’impianto sia installato sul luogo di lavoro. Il datore di lavoro, quindi, può ben installare nei locali della propria azienda telecamere per esercitare un controllo a beneficio del patrimonio aziendale, messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, e questo perché le norme dello Statuto dei Lavoratori tutelano sì la riservatezza del dipendente, ma non fanno divieto al tempo stesso di effettuare i cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale, e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio.
Nel caso de quo, l’installazione delle telecamere era avvenuta successivamente ad un controllo effettuato dal datore di lavoro in seguito al quale questi aveva rilevato la mancanza di profitti nel proprio supermercato. Pertanto, non si poneva come strumento volto al controllo a distanza dei dipendenti tale da ledere il loro diritto alla riservatezza, bensì per ottenere la conferma dell’attività illecita che si compiva nella sua azienda e quindi per difendere il patrimonio della stessa.
In conclusione, la sentenza in questione ha affermato il seguente principio di diritto:
“Sono utilizzabili nel processo penale, ancorché imputato sia il lavoratore subordinato, i risultati delle videoriprese effettuate con telecamere installate all’interno dei luoghi di lavoro ad opera del datore di lavoro per esercitare un controllo a beneficio dei patrimonio aziendale messo a rischio da possibili comportamenti infedeli dei lavoratori, perché le norme dello Statuto dei lavoratori poste a presidio della loro riservatezza non fanno divieto dei cosiddetti controlli difensivi del patrimonio aziendale e non giustificano pertanto l’esistenza di un divieto probatorio”.