Novità Jobs Act: i decreti sui congedi parentali, contratti atipici e mansioni

Premettendo che questa mattina sono stati pubblicati in G.U. i nuovi decreti legislativi del Jobs Act, che analizzeremo nei prossimi giorni, riteniamo importante fare un riepilogo sui decreti di giugno 2015.

Con i due decreti pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 24 giugno 2015, il Governo ha portato avanti la riforma del Jobs Act, avviata con legge delega del 10 dicembre 2014 n. 183.

I provvedimenti pubblicati in G.U. sono stati:

  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 intitolato “Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro” in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
  • Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 intitolato “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni” a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Vediamo, sinteticamente, quale sono le novità apportate dai due decreti legislativi.

Il Decreto n. 80 modifica il congedo parentale solo per l’anno 2015, prevedendo per il 2016 il ritorno alla previgente normativa, salvo un successivo intervento finanziario a copertura dei costi.

Le modifiche normative incidono principalmente sul “Testo Unico a tutela della maternità”  D. Lgs. 151/2001, recando misure volte a tutelare maggiormente le madri lavoratrici ed estendendo, in generale, le tutele genitoriali per maternità e paternità.

Tra le misure più importanti troviamo:

  • maggiore flessibilità del congedo obbligatorio di maternità al fine di renderlo fruibile in casi particolari come quelli di parto prematuro o di ricovero del neonato;
  • aumento del limite entro il quale si può richiedere il congedo parentale (12 anni di vita del bambino);
  • aumento del limite entro il quale il congedo parentale dà diritto a una indennità pari al 30% della retribuzione (6 anni di vita del bambino);
  • possibilità di scegliere tra fruizione giornaliera o oraria del congedo parentale anche in mancanza di una specifica disciplina dettata dalla contrattazione collettiva di qualsiasi livello;
  • possibilità di fruizione dell’indennità di maternità da parte delle madri iscritte alla Gestione Separata INPS anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del committente;
  • possibilità di fruizione del congedo parentale anche per le lavoratrici autonome;
  • possibilità per le donne vittime di violenza di genere di richiedere un congedo trimestrale dal lavoro fruibile anche su base oraria;
  • estensione del congedo di paternità a tutte le categorie di lavoratori e nelle ipotesi in cui la madre sia lavoratrice autonoma;
  • possibilità di fruizione del congedo di paternità non retribuite sebbene la madre non sia una lavoratrice;
  • divieto di lavoro notturno per genitori adottivi e affidatari nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia e, in ogni caso, non oltre il dodicesimo anno di età.

Il Decreto n. 81 prevede importanti modifiche alla disciplina dei contratti atipici e una cospicua revisione della normativa delle mansioni aziendali.

Nello specifico la riforma consiste:

  • nella regolamentazione di tutta la disciplina delle varie tipologie contrattuali atipiche e dei rapporti di lavoro (apprendistato, contratto a termine, contratto part-time, etc…), tramite la redazione di un testo organico semplificato, nel rispetto di una serie di principi e criteri direttivi, in coerenza con la regolamentazione dell’Unione Europea e le convenzioni internazionali.
  • nell’eliminazione dei contratti di collaborazione a progetto (Co. Co. Pro.), che a partire dall’entrata in vigore del decreto non potranno più esserne attivati, mentre quelli già in essere potranno proseguire fino alla loro naturale scadenza.
  • nella possibilità, dal 1° gennaio 2016, di poter stipulare solo contratti di collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) purché il rapporto di lavoro sia connotato dall’autonomia organizzativa del prestatore d’opera e dai requisiti di personalità della prestazione, continuatività e coordinamento richiesti ex art. 409 cpc.

La nuova disciplina non si applicherà, invece, alle collaborazioni regolate dagli accordi collettivi nazionali stipulati dalle associazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, che prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo.

Infine un’ulteriore importante novità consiste:

  • nella revisione della disciplina delle mansioni, che prevede la possibilità di assegnare il lavoratore a qualunque mansione, purché rientrante nella medesima categoria e livello di inquadramento, e non più soltanto a mansioni equivalenti. In caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali l’impresa potrà assegnare quest’ultimo a mansioni appartenenti al livello inferiore purché rientranti nella medesima categoria legale e senza modificare il suo trattamento economico.
  • nella possibilità di stipulare in sede protetta (ex art. 2113, co 4) accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione al fine della conservazione dell’occupazione, dell’acquisizione di una diversa professionalità o del miglioramento delle condizioni di vita.

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