La mobilità ordinaria è una forma di ammortizzatore sociale attivata a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono il posto di lavoro, per tali soggetti lo Stato garantisce: indennità sostitutiva della retribuzione per un determinato periodo e un più facile reinserimento nel mondo del lavoro.
Ma cos’è la mobilità e come funziona.
La mobilità ordinaria, prevista e disciplinata dalla Legge n. 223/91 è, come suddetto, uno degli strumenti previsti dagli ammortizzatori sociali a sostegno di determinate categorie di lavoratori che a causa di un licenziamento collettivo perdono il posto di lavoro.
A differenza della Cassa Integrazione Guadagni (CIG), la mobilità è un preludio al licenziamento definitivo dei lavoratori e serve, non in alternativa al suddetto, ma a rendere meno drammatica la situazione finanziaria delle persone che a causa della crisi economica delle aziende, vengono di fatto licenziate.
In questi casi, lo Stato, qualora si presentino determinate condizioni, consente al lavoratore licenziato, per mezzo della procedura di mobilità, di accedere ad un sostegno economico sostitutivo alla retribuzione e attiva i meccanismi necessari per favorirne la rioccupazione nei seguenti modi:
- con il passaggio dei lavoratori licenziati da aziende in crisi ad altre che hanno bisogno di manodopera;
- provvedendo a garantire sgravi fiscali per le aziende che assumono persone iscritte alle liste di mobilità;
- in caso di mobilità in deroga, attivando il Centro per l’Impiego di competenza sul territorio per procedere a colloqui mirati al reinserimento o corsi per la riqualificazione del lavoratore.
La mobilità è finanziata dallo Stato e dalle imprese, in quanto, per ogni lavoratore posto in mobilità, le imprese generalmente devono versare all’Inps un contributo calcolato in proporzione all’indennità mensile di mobilità spettante al lavoratore.
Procedura di mobilità
La procedura per la richiesta di inserimento dei lavoratori in mobilità deve essere attivata direttamente dal datore di lavoro, qualora non avvenga potranno avviarla i lavoratori stessi che siano interessati.
Nel dettaglio, le aziende che possono avviare e attivare tale procedura sono:
- quelle con più di 15 dipendenti già in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS) che, nel corso del programma di risanamento, dichiarano di non poter garantire il reinseriemento di tutti o in parte dei lavoratori sospesi e di non poter attivare misure alternative al licenziamento;
- quelle che occupano più di 15 dipendenti, inclusi apprendisti e contratti di formazione, che in seguito a una riduzione o trasformazione dell’attività o di lavoro, decidono di ricorrere al licenziamento collettivo;
- quelle che occupano più di 15 dipendenti che intendono ricorrere ai licenziamenti collettivi per la cessazione dell’attività.
L’azienda che intende aprire la procedura di mobilità per i suoi dipendenti deve dare immediata comunicazione:
- alle Organizzazioni Sindacali
- alla Direzione Regionale del Lavoro
Successivamente, l’Impresa, i Sindacati e la Direzione provvedono ad aprire un tavolo di trattative per verificare la situazione e possibili soluzioni alternative alla mobilità e quindi al licenziamento. Se dopo aver esaminato la situazione non si individuano soluzioni atte alla ripresa dell’attività lavorativa, l’impresa può effettuare i licenziamenti collettivi.
Criteri di scelta dei lavoratori da collocare in mobilità ordinaria
Successivamente alla chiusura del tavolo delle trattative, l’azienda procede a trasmettere l’elenco dei lavoratori in mobilità:
- alla Direzione regionale del lavoro
- alle Commissioni provinciali tripartite
- alle Associazioni di categoria
I lavoratori vengono scelti dall’azienda in base ai criteri previsti dai contratti collettivi e dagli accordi sindacali. In mancanza di tali accordi, la scelta avviene tenendo conto dei seguenti criteri:
- carichi di famiglia
- anzianità
- esigenze tecnico produttive ed organizzative
Valore e durata dell’indennità di mobilità
L’indennità di mobilità ordinaria spetta proporzionalmente all’importo dell’integrazione salariale straordinaria e nella misura dell’80% della retribuzione teorica lorda spettante (comprendente solo le voci fisse che compongono la busta paga).
Riguardo alla durata della stessa, si invita ad aprire l’allegato sotto.
Domanda di indennità
Il lavoratore inserito nelle Liste di mobilità deve inoltrare la domanda di indennità di mobilità ordinaria all’INPS entro il 60° giorno dal licenziamento, pena la decadenza dalla stessa, attraverso i seguenti canali:
- Via WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center integrato – contattando il numero verde 803164;
- Patronati, Caf o Intermediari dell’Istituto – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi