La Mobilità in deroga è un’indennità che garantisce ai lavoratori licenziati un reddito sostitutivo della retribuzione e l’accesso alla stessa è subordinato al possesso di una serie di requisiti previsti dalla nuova normativa.
Difatti i Ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno definito, di concerto, la nuova disciplina degli ammortizzatori in deroga con Decreto n. 83473 del 01/08/2014. Sostanzialmente, il Governo ha rimesso alla facoltà delle Regioni la possibilità di concedere, con proprio decreto, il trattamento dei nuovi ammortizzatori sociali in deroga ai lavoratori interessati, purché ne abbiamo i requisiti.
Con successiva Circolare n. 19 dell’11 settembre 2014, in vigore dal 4 agosto 2014 il Ministero del Lavoro ha indicato la durata e i criteri di concessione della mobilità in deroga chiarendo che, per il biennio 2015-2016, la stessa non potrà più essere concessa dopo il periodo di Aspi o miniAspi, mobilità ordinaria o disoccupazione agricola già fruita, o dopo un periodo di fruizione della NASPI, né potrà essere concessa se il lavoratore avesse già diritto ad un ammortizzatore ordinario e non l’abbia richiesto.
Questa nuova disciplina è valida per il triennio 2014-2016 e si estinguerà nel 2017, essendo stata prevista solo per garantire la graduale transizione verso il nuovo regime delineato dalla riforma degli ammortizzatori sociali.
A sua volta, l’INPS con propria circolare n. 107 del 27/05/2015 ha posto chiarezza su diversi aspetti del decreto, quali requisiti, concessioni e monitoraggio.
I requisiti a partire dal 2015
Hanno diritto all’accesso alla mobilità in deroga i lavoratori subordinati, con riferimento a tutte le tipologie di lavoro subordinato, sia a termine che non a termine, con qualifica di operai, impiegati o quadri, ivi compresi gli apprendisti ed i lavoratori somministrati, e che:
- siano provenienti da soggetti giuridici qualificati come imprese, così come individuate dall’articolo 2082 del codice civile;
- siano licenziati da aziende non destinatarie della normativa sulla mobilità ordinaria;
- abbiano cessato il rapporto di lavoro e risultino “privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro”;
- abbiano maturato 12 mesi di anzianità aziendale fino alla data di licenziamento presso il datore di lavoro che ha effettuato il licenziamento, di cui 6 mesi effettivamente lavorati comprese ferie, festività e infortunio;
- abbiano reso dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o ad un percorso di riqualificazione professionale. In caso di rifiuto il lavoratore perderà il diritto a qualsiasi prestazione.
Infine, per poter fruire del trattamento di mobilità in deroga concesso, il lavoratore dovrà presentare un’istanza all’INPS, a pena di decadenza, entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita oppure, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione in deroga.
La durata della mobilità nel biennio 2015-2016
Il trattamento di mobilità in deroga:
- non potrà più essere concesso ai lavoratori che ne abbiano già fruito per tre anni, anche non continuativi, o più;
- potrà essere concesso per un periodo massimo annuale di 6 mesi (8 per i lavoratori residenti nelle aree svantaggiate di cui al D.P.R. 218/1978), qualora ne abbiano fruito meno di tre anni, fermo restando il limite massimo complessivo di fruizione fissato comunque a tre anni e quattro mesi.
Nel 2017, come suddetto, risulteranno abrogate le disposizioni normative sulla mobilità, in ogni settore lavorativo e per qualsiasi tipologia di lavoratore, poiché la stessa verrà sostituita dai nuovi ammortizzatori sociali quali la NASpI.