Presso la sede della CONFSAL Nazionale in Roma in via Trastevere è stato sottoscritto il nuovo CCNL per i dipendenti delle Organizzazioni Sindacali.
L’accordo è stato sottoscritto:
per le OO. Datoriali da:
- UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata dal Presidente Nazionale Generale Domenico Mamone
- ASNALI – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, rappresentata dal Presidente Nazionale Alessandro Del Fiesco
Le OO.SS. dei lavoratori da:
- CONFSAL – Confederazione Generale Sindacati Autonomi Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Angelo Raffaele Margiotta
- S.N.A.L.V./Confsal – Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori, rappresentato dal Segretario Nazionale Maria Mamone
- FNA/Confsal – Federazione Nazionale Agricoltura, rappresentata dal Segretario Nazionale Generale Cosimo Nesci
- CONFIAL – Confederazione Italiana Autonoma Lavoratori, rappresentata dal Segretario Generale Benedetto Di Iacovo
- FISMIC/Confsal, rappresentata da Fabiana Agostini, giusta delega del Segretario Generale Nazionale Roberto Di Maulo
- FAST/Confsal, rappresentata dal Segretario Generale, sig. Pietro Serbassi
- SNALA/Confsal – Sindacato Nazionale Autonomo Agricoli, rappresentata dal Segretario Nazionale Renato Pecchia
- AGRI. – Federazione Nazionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura, rappresentata da Salvatore Lonardo, giusta delega del Segretario Generale Alfonso Luzzi
- FENALCA INTERNATIONAL, rappresentata dal Segretario Nazionale Salvatore Filacchione.
SINTESI:
Retribuzione
Aggiornamento delle tabelle retributive è la novità più importante, con aumenti medi del 17% per ogni singolo livello e per tutti i dipendenti, che complessivamente, solo se riferito alle organizzazioni firmatarie superano 18.000 dipendenti.
Classificazione del personale
Nell’ambito della classificazione del personale sono state ampliate le declaratorie e individuate le corrispondenti figure professionali in riferimento al livello di inquadramento, per un esatto inquadramento dei lavoratori è stata predisposta una griglia che rappresenta l’allegato B al contratto:
Trattamento economico della Malattia
Nel corso di ciascun anno di calendario (1º gennaio-31 dicembre), la quota di integrazione a carico azienda per i primi 3 giorni di malattia (c.d. periodo di carenza) viene corrisposta nella misura del 100% per i primi 2 eventi morbosi, del 66% per il terzo evento e del 50% per il 4º evento, e cessa di essere corrisposta a partire dal 5º evento.
La suddetta disposizione non si applica peraltro nelle seguenti ipotesi:
– ricovero ospedaliero, day hospital, emodialisi;
– malattia certificata con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni;
– sclerosi multipla o progressiva e patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita, documentate da specialisti del S.S.N.;
– eventi morbosi delle lavoratrici verificatisi durante il periodo di gravidanza.
Codice Disciplinare
È stato rivisto l’articolo 44 relativo ai doveri del lavoratore dipendente nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Soddisfazione è stata espressa dal segretario generale della CONF.I.A.L. Benedetto Di Iacovo, il quale ha aggiunto: “questo contratto dimostra come in un momento particolare di crisi ed impoverimento dei salari si possono raggiungere buoni accordi tra le parti, tali da riequilibrare la caduta di reddito anche dovuto al crescere dell’inflazione”.