L’INPS concede un assegno integrativo a tutti i lavoratori in mobilità che accettano un’offerta di lavoro a tempo indeterminato con inquadramento ad un livello inferiore.
In caso di licenziamento di lavoratori di una impresa, ammessa al trattamento di integrazione salariale straordinaria (la cassa integrazione straordinaria), l’imprenditore può valutare la possibilità di attivare la procedura di mobilità per questi ultimi. In tale ipotesi i lavoratori collocati in mobilità, cessata l’attività aziendale, possono fare domanda all’INPS per vedersi corrisposta l’indennità di mobilità a sostegno del reddito che è pari al 100% del trattamento di integrazione salariale, per i primi 12 mesi, e dell’80% nei mesi successivi. Infine nei casi di decadenza previsti dall’art. 9 della L. 223/91, che comportano la cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità, l’indennità viene meno.
Tra tutti i casi enumerati dall’art. 9 della L. 223/91 è previsto il rifiuto di un’offerta di lavoro che comporti l’inquadramento in un livello retributivo inferiore rispetto a quello corrispondente alla mansione di provenienza. Viceversa, il lavoratore in mobilità che accetti l’offerta di lavoro con inquadramento in un livello retributivo inferiore, vedrebbe riconosciuta dall’INPS un’ulteriore prestazione a sostegno del reddito: l’assegno integrativo di mobilità.
Per ottenere la corresponsione di tale assegno dovranno sussistere due condizioni essenziali:
- l’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato;
- l’esistenza del diritto alla fruizione dell’indennità di mobilità.
Solo in presenza di entrambe vi sarà la corresponsione dell’assegno integrativo da parte dell’INPS.
In cosa consiste l’assegno integrativo di mobilità? Esso è un assegno mensile di importo pari alla differenza tra i due livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nelle rispettive aziende: quella che ha licenziato e posto in mobilità il lavoratore e quella che lo ha assunto successivamente. L’assegno non potrà essere superiore all’importo dell’indennità di mobilità e sarà concesso per un periodo massimo di 12 mesi e, comunque, non superiore al periodo residuo di indennità di mobilità.
Per ottenerlo sarà necessario presentare all’INPS la relativa domanda attraverso tre diverse modalità:
- Tramite il web ed i servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino sul sito dell’Inps utilizzando il proprio PIN rilasciato dall’Ente;
- Tramite il Contact Center integrato 803164 utilizzando il proprio PIN;
- Tramite i patronati o gli intermediari dell’Inps, attraverso i servizi telematici da loro offerti.
Con la domanda il lavoratore dovrà comunicare tutti i dati relativi al nuovo rapporto di lavoro accettato nel corso dell’iscrizione alle liste di mobilità.