Il D. Lgs 81/2015 ha provveduto a modificare, con decorrenza 25 giugno 2015, la disciplina delle mansioni correlate alle prestazioni lavorative. Il principio generale sancito dal 2103 del codice civile stabilisce che il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto, a quelle corrispondenti all’inquadramento successivamente acquisito ovvero a mansioni riconducibili allo stesso livello e categoria legale delle ultime effettivamente svolte. Il nuovo testo del 2103 introduce la possibilità di adibire a mansioni di livello inferiore, purché rientranti nella stessa categoria legale di impiegato, operaio, quadro o dirigente nei casi in cui l’azienda apporti modifiche all’assetto organizzativo che coinvolgono le posizioni lavorative. Ulteriori casistiche possono essere stabilite dal contratto collettivo di qualsiasi livello, compresi quelli aziendali. In questi casi l’azienda dovrà comunicare la variazione di mansioni al lavoratore in forma scritta, pena la nullità del provvedimento. Il lavoratore ha diritto a conservare comunque la retribuzione del livello superiore e il trattamento retribuito ad esso collegato, fatta eccezione per quegli elementi connessi direttamente alla particolarità della prestazione (es. indennità di maneggio denaro del cassiere che svolgerà mansioni che non prevedono responsabilità legate al denaro).
IL datore di lavoro potrà così avvalersi del diritto di modificare l’oggetto del contratto quando decide di modificare la propria attività o la propria organizzazione del lavoro senza dover ricorrere al licenziamento ma modificando le mansioni svolte dal lavoratore anche in senso peggiorativo.
Rispetto al passato un eventuale giudice chiamato ad esprimersi sulla legittimità del provvedimento non potrà più fare una valutazione basata sul confronto tra mansioni precedenti e successive ma soltanto valutare un eventuale peggioramento di inquadramento e di retribuzione. La novità più discussa e pregnante consiste nella possibilità di stipulare degli accordi individuali, in sedi sindacali o presso la DTL (e in tutte quelle altre sedi di cui all’art. 2113, co.4) che prevedono la modifica delle mansioni, della categoria legale, del livello di inquadramento e della retribuzione. Questi accordi devono essere stipulati nell’interesse del lavoratore alla conservazione del posto di lavoro, all’acquisire una diversa professionalità o a migliorare le proprie condizioni di vita. Nella stipula dell’accordo il lavoratore può farsi assistere da un rappresentante sindacale o da un Consulente del Lavoro. Un’altra novità riguarda l’assegnazione a mansioni superiori e al momento in cui queste diventano definitive salvo diversa volontà del lavoratore. E’ stato allargato il periodo da tre a sei mesi (o diverso periodo stabilito dai CCNL) e si precisa che devono essere continuativi. Sono esclusi i casi di sostituzioni per lavoratori assenti. Resta invariato il limite di trasferimento da un’unità produttiva all’altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.